Condizioni relative al servizio di Firma Elettronica Avanzata (“FEA”)

Condizioni relative al servizio di Firma Elettronica Avanzata (“FEA”)

1. Premesse

Per il servizio di telefonia mobile prepagato ricaricabile Feder Mobile è stata introdotta da Feder Mobile S.r.l., per il tramite del partner realizzatore tecnologico TocToc S.r.l., un’innovativa soluzione informatica che consente al Cliente di sottoscrivere elettronicamente la documentazione contrattuale. La sottoscrizione dei documenti avviene mediante l’utilizzo di firma elettronica avanzata (FEA) cioè una modalità di firma che possiede i requisiti giuridici e informatici previsti dal Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) che nel DPCM del 22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali).

2. Definizioni

Ai fini delle Condizioni, si intendono qui integralmente riportate e trascritte le definizioni contenute nel CAD, nonché quelle di cui alle Regole Tecniche.

3. Soggetto erogatore

Feder Mobile è l’erogatore della soluzione di Firma Elettronica Avanzata (così come da definizione contenuta nel DPCM 22-02-2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali”, all’articolo 55, comma 2, lettera a).

4. Oggetto del Servizio

Le presenti condizioni (le “Condizioni”) disciplinano l’erogazione gratuita e facoltativa di una “FEA” ai clienti Feder Mobile. La Firma Elettronica FEA garantisce il rispetto di quanto previsto dal DPCM del 22-02-2013 “regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali” pubblicato nella GU n. 117 del 21-05-2013 e garantisce quindi (cfr. DPCM 22-02-2013, art. 56, comma 1):

a) l’identificazione del firmatario del documento;

b) la connessione univoca della firma al firmatario;

c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima;

d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma;

e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;

f) l’individuazione del soggetto di cui all’articolo 55, comma 2, lettera a);

g) l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;

h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.

I documenti sottoscritti dai Clienti con questo metodo soddisfano in pieno i requisiti di sicurezza in quanto erogati rispettando la normativa vigente e dal punto di vista giuridico avendo lo stesso valore dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa.

Come previsto dalla normativa vigente, l’Informativa FEA, che descrive le caratteristiche del Servizio di firma e le tecnologie su cui questo si basa, sono descritte nell’art 6 del presente documento nonché pubblicate sul sito internet al link INSERIRE LINK

5. Attivazione del servizio, Identificazione dell’utente, Dichiarazione di accettazione all’utilizzo della Firma Elettronica Avanzata. (DPCM 22-02-2013, art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettere b, c, d)

L’attivazione del Servizio è subordinata all’adesione del cliente. Questi dovrà essere preliminarmente identificato mediante la verifica di un video, svolto autonomamente dal cliente, e di un suo documento d’identità valido. Tale identificazione è propedeutica all’erogazione della FEA. L’utilizzo della FEA è possibile solo dopo che il Cliente ha accettato le Condizioni contenute nel Modulo di adesione al servizio.

6. Descrizione del sistema di Firma Elettronica Avanzata e delle tecnologie utilizzate. (DPCM 22-02-2013, art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettere e, f)

La soluzione di firma elettronica adottata è realizzata per soddisfare i requisiti legali della Firma Elettronica Avanzata:

a) Il firmatario viene riconosciuto, attraverso un processo di video riconoscimento online asincrono con acquisizione fotografica dei documenti di identità e successivamente tramite la verifica del possesso del numero di telefono.

b) La verifica del possesso del numero di telefono su cui si sta operando avverrà alla prima sottoscrizione, inviando tramite SMS, una One Time Password, codice random avente validità temporale limitata, univocamente associato alla transazione di firma, che una volta ricevuto dal Cliente dovrà essere dallo stesso imputato e, quindi, verificato dalla piattaforma OTP di cui si dispone per l’erogazione del servizio.

c) La connessione univoca della firma al firmatario è garantita dall’associazione tra: Acquisizione del video, Raccolta fotografica dei documenti di identità, la password OTP generata, il numero di telefono dell’utente cui viene inviata la password OTP da utilizzare per perfezionare il processo di firma.

d) L’integrità del documento informatico sottoscritto con processo FEA è presidiata da:

1) la marcatura temporale TSR del documento secondo lo standard RFC 3161 che prevede l’attribuzione di data e ora certificate,

2) la procedura di inserimento dei dati del firmatario nel documento PDF e la successiva conservazione a norma di legge. Vengono altresì memorizzate le impronte informatiche (hash) del contenuto soggetto a sottoscrizione e dell’accettazione del servizio di firma. Il controllo della corrispondenza tra un’impronta ricalcolata e quella “sigillata” all’interno delle firme permette di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma

e) Il firmatario può prendere visione del documento prima della sua sottoscrizione nell’apposito box di anteprima e sarà anche informato che una copia, completa di quanto al precedente punto d) gli sarà recapitata via Mail appena l’operatore di Back office avrà validato la pratica di riconoscimento.

f) I dati della firma vengono allegati al documento in una struttura che li unisce indissolubilmente all’impronta informatica del documento sottoscritto. I documenti che i Clienti sottoscrivono con FEA soddisfano i requisiti di sicurezza definiti dalla normativa vigente.

Il servizio di FEA consente al Cliente di:

  • aderire all’utilizzo del servizio di FEA tramite accettazione esplicita antecedente all’inizio del processo di video riconoscimento, potendo visionare nello stesso BOX la presente Informativa.
  • visualizzare e controllare i dati personali, i dati contrattuali e tutte le dichiarazioni fornite in formato elettronico;
  • accettare la sottoscrizione, premendo il tasto “conferma” oppure annullare l’operazione di firma, chiudendo la finestra di navigazione del browser Internet della sessione in corso. Il servizio di firma elettronica FEA erogata è del tipo one shot cioè l’accettazione del servizio di firma da parte del Cliente è valida per la sola sessione di firma in corso.
  • ricevere i documenti firmati per e-mail, previo buon esito della verifica, da parte di un operatore di backoffice, dei video e delle foto dei documenti di identità precedentemente trasmessi.

7. Copertura assicurativa. (DPCM 22-02-2013, art. 57 comma 2)

In ottemperanza alle previsioni legislative Feder Mobile comunica di disporre di adeguata polizza assicurativa stipulata con primaria assicurazione abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali.

8. Limiti d’uso della Firma Elettronica Avanzata. (DPCM 22-02-2013, art. 60 comma 1)

La Legge dispone che la “FEA” possa essere utilizzata solo per i rapporti giuridici che intercorrono tra il Cliente ed il Soggetto Erogatore della soluzione di firma elettronica avanzata (di cui al punto 3).

9. Foro Competente

Per la risoluzione delle controversie relative all’interpretazione delle presenti Condizioni, nonché all’esecuzione del servizio di FEA, si individua quale Foro Esclusivo quello di Catania.

10. Norme di legge

Per quanto non espressamente previsto all’interno delle presenti Condizioni si rinvia alle disposizioni normative e regolamentarie indicate in epigrafe, nonché ad ogni altra vigente disposizione in materia.

Edizione Settembre 2021